1. Nome e sede
Sotto il nome di “Alleanza delle organizzazioni dei consumatori” è costituita, ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice Civile svizzero, un’associazione attiva in almeno tre regioni linguistiche, economicamente, politicamente e confessionalmente indipendente.
La sede dell’associazione è a Berna. Gli obiettivi e l’orientamento strategico dell’associazione sono fissati nella Carta di fondazione approvata il 27 maggio 2010.
2. Scopi
L’associazione riunisce le organizzazioni svizzere di protezione dei consumatori che si dedicano esclusivamente a rappresentare gli interessi dei consumatori. Persegue l’obiettivo di rafforzare la posizione delle consumatrici e dei consumatori, i loro diritti e l’ informazione ai consumatori in Svizzera.
L’associazione crea le condizioni organizzative necessarie per raggiungere questi scopi. L’associazione ha in particolare i seguenti compiti:
a) concentrare e coordinare a livello nazionale le forze delle organizzazioni membre;
b) utilizzare le sinergie tra le organizzazioni membre;
c) incrementare l’efficacia del lavoro delle organizzazioni membre grazie a una maggior presenza unitaria di fronte ai consumatori, al pubblico, all‘economia, alle autorità e alla politica;
d) facilitare gli scambi e l’accesso all’ informazione tra le organizzazioni membre e le istanze nazionali e internazionali (autorità, mondo economico, organizzazioni ecc.).
L’associazione può assumere altre funzioni nell’interesse delle organizzazioni membre.
3. Organi
Gli organi dell’associazione sono:
a) assemblea generale;
b) comitato;
c) organo di revisione
4. Assemblea generale
L’assemblea generale è composta da due delegati per ciascuna organizzazione membra. I delegati all’assemblea generale non possono contemporaneamente sedere in comitato.
L’assemblea generale ha i seguenti diritti e doveri:
a) modificare gli statuti;
b) approvare il rapporto annuale;
c) approvare i conti annuali e decidere l’utilizzo del risultato d’esercizio;
d) dare scarico al comitato e all’organo di revisione;
e) approvare il programma di attività e il piano finanziario;
f) fissare la quota sociale;
g) eleggere il comitato e l’organo di revisione;
h) scegliere la sede del segretariato;
i) ammettere e escludere i membri;
j) decidere lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta per anno civile. La convocazione viene effettuata per scritto con almeno venti giorni di anticipo.
5. Comitato
Il comitato è composto da tre a cinque membri al massimo. Le organizzazioni membre devono essere rappresentate in comitato. Il comitato ha i seguenti diritti e doveri:
a) attuare gli obiettivi dell’associazione e le decisioni dell’assemblea generale;
b) gestire l’associazione e la contabilità;
c) eleggere una direttrice o un direttore.
Il comitato può delegare tutti o una parte dei suoi compiti a un/a direttore/trice (assunto/a o incaricato/a su mandato) o a un/a collaboratore/trice del segretariato di una delle organizzazioni membre.
Il comitato si auto-costituisce.
6. Organo di revisione
La revisione dei conti può essere assegnata a un/una rappresentante di un’ organizzazione membra che non svolga alcuna funzione direttiva nell’associazione oppure a un istituto di revisione professionale.
7. Membri
L’adesione all’associazione è aperta alle organizzazioni che si impegnano nell’ade-pimento della finalità dell‘associazione e che rispettano le condizioni degli articoli 1 e 2. Non sono ammesse sezioni o altre sotto-organizzazioni di un’organizzazione già membra dell’associazione.
La qualità di membro viene acquisita con il versamento della quota sociale.
8. Decisioni
L’assemblea generale decide con una maggioranza di tre quarti dei delegati aventi diritto al voto.
Per le proprie decisioni il comitato cerca il consenso.
Se su una questione di fondo concernente i consumatori non si riesce a trovare un accordo, l’Alleanza deve rinunciare a prendere posizione. In questi casi le singole organizzazioni membre sono libere di difendere la propria posizione.
9. Quota sociale e finanziamento
Le organizzazioni membre versano annualmente una quota sociale.
Le attività dell’associazione sono finanziate dai membri o da altre fonti di finanziamento.
10. Responsabilità
Per gli impegni presi dall’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. La responsabilità dei membri è limitata all’importo della quota sociale annua.
11. Scioglimento
In caso di scioglimento utili e capitale dovranno essere devoluti a una o più persone giuridiche con sede in Svizzera che condividono gli stessi scopi e non soggette al pagamento di imposte in quanto perseguono scopi di pubblica utilità .
Berna, 30.6. 2010