Manuale del consumatore Malattia e infortuni

Assicurazione maternità

L’assicurazione federale maternità è entrata in vigore il 1° luglio 2005. Tutte madri esercitanti un′attività lucrativa dipendente o indipendente o che collaborano nell′azienda del marito percependo un salario in contanti hanno diritto all′indennità di maternità. Durante 14 settimane dopo il parto esse riceveranno l′80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 172 franchi al giorno (ha diritto all’indennità massima chi ha un reddito mensile di almeno fr. 6450 e la lavoratrice indipendente che percepisce un reddito annuale di almeno fr. 77400).

Come richiedere l’indennità e come viene versata
Il diritto all’indennità di maternità può essere esercitato dalle seguenti persone presso la cassa di compensazione AVS competente:

  • la madre
    o attraverso il datore di lavoro, se esercita un’attività lucrativa dipendente;
    o rivolgendosi direttamente alla cassa di compensazione AVS, se esercita un’attività lucrativa indipendente, è disoccupata o inabile al lavoro;
  • il datore di lavoro, se la madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro e quest’ultimo versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità;
  • i familiari, se la madre non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

L’indennità di maternità versata direttamente alla persona che ne ha diritto (che di regola è la mamma) in sostituzione del salario, conta come reddito da cui devono essere dedotti i contributi AVS/AI e IPG. Ai lavoratori salariati è inoltre dedotto il contributo all’assicurazione contro la disoccupazione. Come qualsiasi altro reddito, l’importo dell’indennità di maternità versata direttamente alla lavoratrice è pertanto registrato nel conto individuale AVS, che le casse di compensazione gestiscono per ogni assicurato. Anche l’indennità maternità sarà dunque presa in considerazione per il calcolo di rendite future. Se invece durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità, la madre continua a percepire il suo salario, la cassa di compensazione versa l’indennità di maternità al datore di lavoro. In caso di controversia con il datore di lavoro o se circostanze particolari lo giustificano, la madre può chiedere alla cassa di compensazione di versarle direttamente l’indennità di maternità. Tra le circostanze particolari vi sono l’insolvenza del datore di lavoro, un suo ritardo nei versamenti o il fatto che egli non debba venire a conoscenza di dettagli concernenti un’altra attività lucrativa esercitata dalla madre (ammontare del salario, esercizio di un’attività lucrativa indipendente ecc.). In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l’indennità di maternità direttamente alla madre o alla persona legittimata a riceverla. La madre può chiedere che l’indennità sia versata ai familiari aventi diritto al mantenimento o all′assistenza. L’indennità di maternità è versata alla fine del mese. Se però è inferiore ai 200 franchi mensili sarà versata alla fine del congedo di maternità.

Ulteriori informazioni
Potete rivolgervi alle Casse di compensazione o alle agenzie AVS. Ricordiamo che la lista di tutte le casse di compensazione figura sull’ultima pagina dell’elenco telefonico. Il centro d’informazione AVS-AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato un promemoria sull’introduzione dell’assicurazione maternità che può essere richiesto a tutte le casse AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. È pure disponibile sul sito

www.avs-ai.info