Manuale del consumatore Malattia e infortuni

Assicurazione perdita di guadagno

È opportuno dividere questa voce in 3 capitoli

1) Malattia In caso di malattia, l’obbligo del datore di lavoro di pagare lo stipendio al dipendente ammalato è retto dagli art. 324 a e b CO. L’art. 324 a CO afferma che:

    • Cpv. 1: Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un’ adeguata indennità per perdita di salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.
    • Cpv. 2: Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

Nel caso in cui il dipendente é impedito a lavorare a causa di una malattia, dunque, il pagamento dello stipendio avviene solo se il lavoratore ha lavorato per più di 3 mesi o se il contratto di lavoro è stato stipulato per più di 3 mesi. Qualora queste condizioni non siano adempiute, al lavoratore non sarà pagato nulla. Nel primo anno di servizio la durata dell’obbligo del pagamento dello stipendio equivale a 3 settimane. A partire dal secondo anno di servizio, il CO non indica esattamente la durata dell’obbligo per il datore di lavoro di pagare lo stipendio (la legge parla solo di “tempo adeguatamente più lungo”). Per ovviare a questa lacuna della legge, i Tribunali hanno istituito una prassi che vale come legge. In particolare in Ticino, i Tribunali che devono decidere sulla durata dell’obbligo del pagamento dello stipendio in caso di malattia intervenuta nel corso del secondo anno di servizio, applicano la cosiddetta “Tabella bernese” che riporta, appunto, determinati periodi di pagamento dello stipendio in funzione della durata del rapporto di lavoro. Analogamente, i datori di lavoro e i dipendenti si basano su questa tabella per conoscere l’esatta durata dell’obbligo del pagamento dello stipendio in caso di malattia. La mancanza di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattiapuò causare una perdita di salario importante. Non tutti i datori di lavoro si assicurano (e assicurano i loro dipendenti) contro il rischio dell’inabilità lavorativa causa malattia.

2) Infortunio In caso di infortunio il salario è invece assicurato dall’assicurazione infortuni (vedere scheda Assicurazione contro gli infortuni)

3) Maternità L’art. 324 a CO regola anche il caso della lavoratrice inabile al lavoro per gravidanza e puerperio (vedere scheda Assicurazione maternità)

L’ACSI consiglia:

    •  Informatevi presso il vostro datore di lavoro per sapere se beneficiate di un’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia. In caso contrario valutate seriamente la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione individuale privata, magari presso la vostra cassa malati;
    • nel caso in cui abbiate dei dubbi, non esitate a chiamare la vostra Cassa AVS in quanto è la cassa che tiene la contabilità relativa al vostro caso ed è la stessa che può darvi anche interessanti informazioni di natura giuridica;
    • a questo proposito, tenete in ordine i vostri conteggi stipendio e controllate che il salario che figura sui conteggi (che è quello notificato dal datore di lavoro alla Cassa AVS), c orrisponda effettivamente a quanto pattuito!