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Coronavirus e annullamenti: ecco i tuoi diritti

Aggiornamento luglio 2021

L’agenzia annulla il viaggio
In generale, se hai prenotato un viaggio presso un’agenzia (volo+hotel, ad esempio) e la vacanza è annullata, sappi che al tuo caso risulta applicabile la Legge federale sul viaggio tutto compreso e dunque vale il diritto al rimborso o ad una vacanza equivalente.

Annullamento del volo da parte della compagnia aerea
In questo caso la compagnia deve rimborsare il prezzo intero del biglietto.  Trattandosi di una circostanza straordinaria, non potrai tuttavia reclamare indennizzi aggiuntivi. Se hai acquistato il biglietto aereo su di un’agenzia online, la pratica del rimborso deve essere gestita da quest’ultima. Se dopo diversi mesi non ricevi notizie dall’agenzia, né rimborso, è bene valutare se non sia il caso di adire il giudice. Se invece la compagnia aerea stenta a rimborsare il prezzo del biglietto, rivolgiti al seguente indirizzo: passengerrights@bazl.admin.ch

Rinuncia del consumatore a volare per via del virus
In questo caso, nulla obbliga la compagnia aerea a rimborsarti, a meno che tu non abbia sottoscritto un’assicurazione per l’annullamento, o che non venga previsto dal contratto di questa compagnia o dalla sua politica. Alcune carte di credito prevedono una copertura dal rischio in caso di epidemia per i pagamenti effettuati con la carta (eventualmente da verificare con la compagnia che ha emesso la tua carta di credito).

Rimborso delle spese di pernottamento
Dipende dalle condizioni dell’hotel o dell’appartamento prenotato. Vale la pena contattare la struttura per verificare.

Annullamento di manifestazioni culturali e sportive
L’organizzatore dell’evento deve rimborsarti il prezzo del biglietto, riservate le CG che potrebbero prevedere una regolamentazione diversa.

NB: Nel caso di un rinvio, è possibile che la nuova data possa non convenire al consumatore, ad esempio perché ha già preso un appuntamento non rinviabile oppure è impossibilitato per altri motivi (ad esempio per malattia, impossibilità di assentarsi dal posto di lavoro, viaggio, ecc.). In questi casi, se le CG del contratto escludono un rimborso del costo del biglietto, l’ACSI consiglia di insistere nel richiedere il rimborso, allegando nel reclamo il motivo per il quale non si riesce a seguire l’evento nella nuova data, ancora meglio producendo una prova scritta.  Vi è infatti la probabilità che questa clausola di esclusione violi la Legge federale sulla concorrenza sleale, in particolare l’art. 8, e che sia dunque abusiva. Ovviamente non disponiamo al momento di una decisione di un Tribunale che certifichi questa nostra opinione, ma vale comunque la pena di tentare).

Per qualsiasi problema inerente prestazioni pagate ma non erogate, contatta il Centro Infoconsumi (consulenza riservata ai soci).