Un farmaco generico è semplicemente la copia di un medicamento originale già presente sul mercato. Si tratta di un’imitazione che contiene lo stesso principio attivo (in parole semplici la sostanza che agisce sul disturbo da curare) del preparato originale. Dal punto di vista terapeutico un farmaco generico deve essere equivalente al prodotto originale, deve quindi avere la stessa efficacia. In genere i prezzi dei farmaci generici soni inferiori a quelli del preparato originale.
Dal 1.1.2006 chi non si fa prescrivere medicamenti generici deve pagare il 20% del prezzo (in precedenza era il 10%). Ecco le disposizioni che regolano la partecipazione degli assicurati al costo dei medicamenti.
- I medici sono tenuti a informare il paziente dell’esistenza di un farmaco generico. Non hanno tuttavia l’obbligo di prescriverlo: la scelta spetta al paziente. È lui a dover assumere un ruolo attivo, in caso contrario pagherà una partecipazione ai costi (o un’aliquota percentuale) del 20%.
- La norma vale soltanto se la differenza di prezzo fra medicamento originale e generico è almeno del 20%. Se la differenza fra i due prezzi è inferiore, il paziente paga una partecipazione ai costi del 10%.
- Anche se la prescrizione del medicamento originale è giustificata da ragioni mediche (e espressamente indicata sulla ricetta) il paziente paga solo il 10%.
- Il farmacista conserva il diritto di proporre la sostituzione di un farmaco originale con un generico se il medico non ha espressamente richiesto di non procedere alla sostituzione. In questo caso il farmacista può fatturare la sostituzione (40% della differenza di prezzo fra i due farmaci). La partecipazione ai costi da parte del paziente è del 10%.
Normalmente la partecipazione ai costi non può superare i 700 franchi all’anno per gli adulti e i 350 franchi per i minorenni.
Nuove regole per i farmaci generici
Nel caso dei medicamenti generici sono state introdotte nuove regole.
Se si fosse lasciato invariato questo limite i pazienti cronici o anziani (coloro che in genere fanno un maggior uso di prestazioni sanitarie e raggiungono in ogni caso il tetto massimo di 700 franchi) non avrebbero avuto molto interesse a farsi sostituire l’originale con un generico: con la partecipazione del 20% applicata ai farmaci originali raggiungerebbero i 700 franchi più velocemente. Per incentivare anche in questi casi la scelta di farmaci generici la differenza del 10% fra le due aliquote di partecipazione è computata solo a metà.
Un esempio: su un medicamento originale di 100 franchi la partecipazione del 20% ammonta a 20 franchi. Nella somma delle aliquote percentuali verranno tuttavia presi in considerazione solo 15 franchi, ossia il 15%. In questo modo si raggiungerà più lentamente il tetto massimo di partecipazione ai costi da parte dei pazienti, in altre parole: i pazienti devono sborsare più soldi.
Consigli ACSI:
- Per evitare complicati calcoli e contenere i costi a vostro carico fatevi prescrivere i medicamenti generici.
- Tenete presente che se chiedete al farmacista di sostituire il farmaco originale prescritto dal medico con un generico il farmacista vi fatturerà il 40% della differenza di prezzo. Meglio quindi chiederlo direttamente al medico.
- Consultate il sito dell’Ufficio del Farmacista cantonale.