Le prestazioni della previdenza professionale completano quelle dell’AVS/AI e intendono garantire all’assicurato un livello di vita confacente a quello anteriore il periodo del pensionamento.
Tuttavia, contrariamente all’AVS, che assicura in modo analogo tutta la popolazione, la previdenza del 2° pilastro è obbligatoria solo per i salariati. Inoltre, la Legge sulla previdenza professionale (LPP) si limita a definire le prestazioni minime alle quali gli assicurati al 2° pilastro hanno diritto e lascia alle singole istituzioni o casse la facoltà di prevedere prestazioni più generose agli affiliati.
Ogni istituzione e ogni cassa pensione (ve ne sono oltre 4 mila in Svizzera) ha un proprio regolamento al quale bisogna fare riferimento per informarsi sulle prestazioni previste.
Come mai una tale diversità? La legge sulla previdenza professionale è stata adottata dalle Camere federali nel 1982 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1985. Tuttavia, già prima del regime obbligatorio, operavano numerose casse pensioni e molti ordini professionali avevano già adottato un sistema di previdenza professionale. Armonizzare tutti i regolamenti già in vigore sarebbe stata un’impresa piuttosto ardua e comunque non prospettata. Ecco anche perché il Legislatore ha optato per delle prescrizioni obbligatorie minime.
Condizioni per l’obbligo
In base alle prescrizioni di legge, le condizioni che occorre soddisfare per aderire a un’istituzione di previdenza professionale sono 3:
- avere almeno 17 anni compiuti
- esercitare un’attività lucrativa dipendente
- avere un salario annuo di almeno fr. 21’510.- (2021).
Tra i 17-18 e i 24 anni l’obbligo assicurativo concerne soltanto le prestazioni di rischio, in caso di decesso o invalidità. È solo nell’anno in cui compie 25 anni che il/la dipendente (che percepisce un salario annuo superiore a fr. 21’510) inizia a versare i premi per l’avere di vecchiaia.
L’obbligo cessa di regola con l’età del pensionamento (parificato a quello dell’AVS) ma vi sono casse che permettono di andare in pensione anche prima.
Contributi al 2° pilastro
Il premio del 2° pilastro è a carico di entrambe le parti, salariato e datore di lavoro. Per legge la quota parte del datore di lavoro deve per lo meno essere uguale al premio versato dal dipendente singolo. Di regola, quindi, il premio viene pagato in parti uguali dal dipendente e dal datore di lavoro (al dipendente viene trattenuto mensilmente dalla busta paga). Vi sono però anche datori di lavoro che versano una quota maggiore del premio.
Salario assicurato o coordinato
In base alla legge, il salario assicurato (o salario coordinato) tramite previdenza professionale è limitato al salario annuo tra il minimo di 25’095 fr. (che è la deduzione di coordinamento 2021) e il massimo di 86’040 fr. (2021). Il massimo del salario assicurato per legge è dunque di fr. 60’945 mentre quello minimo è di fr. 3’585. Il salario coordinato serve da base per il calcolo dei premi LPP. Anche qui, però, il datore di lavoro ha la facoltà di estendere il salario assicurato al di sotto del minimo o al di sopra del plafond indicati nella legge.
Prestazioni di vecchiaia LPP
La rendita di vecchiaia viene calcolata per legge in base ad un’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia, ossia sul capitale accumulato durante gli anni di lavoro comprensivo di interessi del 1% (dal 2017).
Nella parte obbligatoria della LPP è concessa agli assicurati la facoltà di ritirare un quarto del capitale di vecchiaia al momento del pensionamento. I regolamenti degli istituti di previdenza potranno tuttavia continuare ad offrire l’opzione capitale per una quota maggiore o per l’intero ammontare della prestazione di vecchiaia.
Pensione anticipata
Sempre che il regolamento della cassa lo preveda, anche nel 2° pilastro (come per il 1°) vi è la possibilità di anticipare l’età del pensionamento. E anche in questo caso, l’anticipo comporta di regola la riduzione del tasso di conversione e di conseguenza la riduzione della rendita mensile.
Vi sono datori di lavoro che, per agevolare questo anticipo, prevedono rendite transitorie. Non si tratta comunque di un diritto acquisito del dipendente. Occorre dunque informarsi per tempo e fare bene i propri calcoli.
Rendita per vedovi
Gli uomini restati vedovi possono beneficiare (dal 1.1.05) delle stesse condizioni per le prestazioni delle donne vedove. I regolamenti delle Casse hanno la facoltà di inserire tra i beneficiari di rendita in caso di decesso dell’assicurato/a anche i partner conviventi.
Gli impieghi a tempo parziale restano penalizzati
Chi lavora a tempo parziale ha un reddito ridotto e non sono rari i casi in cui esso non raggiunge l’ammontare annuo minimo previsto dal regime obbligatorio LPP. Queste persone non potranno dunque godere di una pensione per la vecchiaia. Per questi lavoratori la soluzione consisterebbe nell’adozione di una deduzione di coordinamento minore, pari alla percentuale di lavoro. Vi sono istituti assicurativi che prevedono coperture coordinate di questo tipo. È evidente che non solo il dipendente ma anche il datore di lavoro deve essere d’accordo su questa estensione, poiché entrambe le parti sono chiamate al pagamento della quota assicurativa.
Il problema è però ancora più evidente nel caso in cui una persona è impiegata a tempo parziale presso più datori di lavoro. Pur percependo un reddito globale che sarebbe soggetto all’obbligo dell’iscrizione alla previdenza professionale, questo lavoratore (o più sovente lavoratrice) potrebbe non risultare soggetto all’obbligo presso i singoli datori di lavoro. Un apparente risparmio per il dipendente (che non versa contributi assicurativi mensili) e un reale risparmio per i datori di lavoro che non devono contribuire alla sua previdenza professionale.
Considerato che gli impieghi a tempo parziale si stanno vieppiù diffondendo si auspicava che la 1° revisione LPP avrebbe incluso l’obbligo di adeguare la deduzione di coordinamento al tasso d’occupazione. Il Consiglio federale ha invece rinunciato ad estendere in questo modo le prestazioni LPP per migliorare la situazione delle persone che lavorano part-time o che dispongono di redditi bassi.
Ulteriori informazioni su:
www.chaeis.net
www.bsv.admin.ch
Inoltre: Organizzazione e finanziamento della previdenza professionale