Manuale del consumatore Energia

Legno: obbligo di dichiarazione del tipo e dell’origine

Dal 1° ottobre 2010 è in vigore l’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti lignei. In base alle nuove disposizioni chi fornisce ai consumatori legno o prodotti in legno ha quindi l’obbligo di dichiararne il tipo e l’origine.

L’obbligo di dichiarazione vale per il legname in tronchi, quello grezzo e alcuni prodotti di legno massiccio, la cui origine e la cui tipologia sono relativamente facili da stabilire. In un secondo tempo sarà valutata la possibilità di estendere l’obbligo di dichiarazione ad altri prodotti lignei. 

La competenza per la messa in pratica delle norme spetta all’Ufficio federale del consumo (UFDC). Sul sito internet www.consumo.admin.ch è possibile consultare una banca dati che permette di determinare sia il nome scientifico sia la denominazione commerciale necessari per dichiarare il tipo di legno. Sono inoltre riportate le aree di diffusione dei tipi di legno e è indicato se questi ultimi fanno parte delle specie protette in base alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione CITES.

Il sito internet dell’UFDC fornisce inoltre ulteriori informazioni e documenti supplementari su questa speciale tematica.