Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova legge contro il lavoro nero che prevede una semplificazione della procedura di riconoscimento degli oneri sociali per chi assume personale occupato a ore, con contratti di breve durata o di poca entità (salariale). In questo modo i datori di lavoro non sarebbero più scoraggiati dall’iter burocratico ordinario che fino alla fine del 2007 rappresentava l’unica via per regolarizzare il personale occupato per brevi periodi o per poche ore, personale che, sovente, finiva per essere impiegato “in nero”. Tra il personale che rientra nella categoria citata sopra figura in primo luogo il personale delle economie domestiche (tipico è il caso del personale delle pulizie). Tra l’altro, tra tutte le categorie di dipendenti, quella che si occupa dell’aiuto domestico è l’unica ad essere soggetta al prelevamento dei contributi sociali obbligatori anche in caso di guadagni di poco conto o di attività svolta in modo accessorio. Altre categorie di dipendenti che svolgono attività (principale o accessoria) per cui sono rimunerati meno di 2’300 fr. all’anno non sono obbligatoriamente assoggettati alle detrazioni dei contributi sociali di legge. Tuttavia se il/ la dipendente lo richiede esplicitamente, il datore di lavoro è tenuto a procedere alla regolare denuncia alla cassa AVS e pagare la propria parte di contributi. Possono chiedere la procedura semplificata tutti i datori di lavoro con una massa salariale globale entro i 56’160 fr. all’anno con salari, per singolo dipendente, che non superano i 21’060 fr./anno (equivalente alla soglia d’entrata del 2° pilastro).
Avete intenzione di assumere del personale domestico e richiedere la procedura semplificata per il conteggio degli oneri sociali e delle imposte?
Ecco come funziona:
- All’inizio del rapporto di lavoro (e comunque entro 30 giorni) – che avrete confermato con la firma di un contratto di lavoro1 – dovete annunciare il vostro personale alla cassa di compensazione AVS e chiedere l’ammissione alla procedura semplificata2. Potete scaricare il relativo formulario dal sito www.iasticino.ch.
- Se il vostro personale è frontaliere e non ha né il permesso G per confinanti né numero AVS, dovete procurarglieli. Per l’AVS dovete fare richiesta di un certificato di assicurazione presso l’Ufficio AVS cantonale. Per il permesso G dovete fare richiesta presso il locale Servizio regionale degli stranieri3.
- Come datore di lavoro dovete anche annunciare alla cassa di compensazione presso quale assicurazione avete concluso o intendete concludere un contratto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro).
- Sul conteggio mensile del vostro personale dovete detrarre i contributi sociali AVS-AI-IPG-AD (6,25%) e l’imposta alla fonte pari al 5% (0,5% per l’imposta federale diretta e 4,5% imposta cantonale e comunale).
- Entro il 30 gennaio di ogni anno dovete inviare alla cassa di compensazione il conteggio globale dell’anno civile trascorso; questa emetterà la relativa fattura da saldare entro 30 giorni.
In pratica cosa dovrete versare alla Cassa? I contributi sociali già trattenuti al dipendente (6,25% del salario lordo), la vostra quota parte (stessa percentuale, per un totale del 12,5%) e l’imposta alla fonte trattenuta nel corso dell’anno (5% del salario). - Il/la dipendente assunto con questa procedura non dovrà più dichiarare il salario al fisco: riceverà un certificato, da allegare alla dichiarazione fiscale, che attesta il versamento dell’imposta alla fonte.
Ulteriori informazioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali, tel 091 8219111, ias@ias.ti.ch; le Casse di compensazione AVS (vedi ultima pagina dell’elenco telefonico o il sito www-avs-ai.ch) o le agenzie AVS
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Note:
- CONTRATTO_personale_domestico
- Formulario 111 affiliazione datori di lavoro
- Rilascio di un nuovo permesso per frontalieri “G” (dipendente) per cittadini CE-25 / AELS-SPOP (DI) – Cantone Ticino