Manuale del consumatore Prodotti e ingredienti

Tè – Dichiarazioni in etichetta

L’Ordinanza sulle bevande analcoliche stabilisce quanto segue:
“se il tè di erbe o il tè di frutti è fatto di una miscela di parecchie specie di piante o di frutti, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (p. es. miscela di tè di erbe). È ammessa – quindi non è obbligatoria – l’indicazione delle singole specie di piante in ordine decrescente di quantità (p.es. tè di menta, melissa e buccia di mela)”.
Troviamo un’ulteriore definizione di questa materia anche nell’Ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr, nov. 2005). L’OCDerr afferma che “gli ingredienti devono essere indicati mediante la loro denominazione specifica”. Se gli ingredienti appartengono a una classe specifica di alimenti, possono essere indicati mediante la denominazione di tale classe come per esempio, oli o grassi raffinati, miscele di farina, miscela di spezie e, appunto, erbe aromatiche di ogni specie, se complessivamente non superano il 2% in massa della derrata alimentare. Questo significa che in una tazza di tè, la miscela di una bustina rappresenta una massa inferiore al 2% e, di conseguenza, non c’è l’obbligo di dichiarazione integrale.
Il caso di possibili problemi di incompatibilità di certe sostanze con per esempio cure omeopatiche o, semplicemente, problemi legati al gusto restano effettivamente irrisolti.
Le ditte più corrette indicano sulla confezione l’elenco delle erbe e la loro percentuale.

Consiglio ACSI:
il consiglio – in attesa di un’eventuale modifica dell’Ordinanza – è di scegliere quelle marche che dichiarano correttamente gli ingredienti e di evitare le miscele sconosciute.