Il Codice di procedura civile ticinese permette ai consumatori di adire la via legale quando la merce o il servizio deve essere contestato e il consumatore é obbligato a interpellare l’autorità giudiziaria perché non é riuscito a ottenere nulla dalla controparte. Questo importante diritto è retto dagli art. 418 a, b, c, d CPC come pure dalla Legge federale sul foro al suo art. 22.
In sostanza, le azioni relative alle controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori devono essere proposte davanti a un Ufficio di conciliazione, quando il valore non è superiore ai fr. 8′000.–
Se il valore del litigio supera fr. 8′000.– il consumatore non è obbligato dalla legge a percorrere la via della conciliazione e può subito rivolgersi al Pretore per ottenere ragione. In questo caso, l’art. 22 LForo prescrive che il consumatore può scegliere se adire il giudice del suo domicilio o di quello del fornitore.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha, in applicazione dell’art. 418 a cpv. 2 CPC, decretato fra l’altro quanto segue:
- in ogni distretto è istituito un Ufficio di conciliazione, con sede nel capoluogo del distretto (Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido) e recapito presso il Dipartimento di Giustizia a Bellinzona;
- ogni Ufficio si compone di un Presidente, di un rappresentante dell’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana e di un rappresentante della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino (la composizione esatta degli Uffici è pubblicata all’inizio di ogni periodo, cioè ogni due anni, sul Foglio Ufficiale).
Se il consumatore intende rivolgersi all’Ufficio di conciliazione, deve presentare una domanda scritta, succintamente motivata, per il tramite del Dipartimento di giustizia, producendo gli eventuali documenti che ritenesse utili per provare il suo diritto.
In seguito il Presidente notifica l’istanza alle parti e le cita al tentativo di conciliazione. I consumatori, se lo desiderano, possono farsi rappresentare da un avvocato.
Se le parti non trovano un accordo, la Presidenza formula una sua proposta sulla quale le parti devono pronunciarsi seduta stante o al massimo entro 5 giorni.
Se la conciliazione ha buon esito, la transazione pone fine al litigio e ha forza di cosa giudicata (le parti non potranno più ripresentare una domanda in relazione agli stessi fatti!). Se invece le parti non trovano un accordo, la parte che desidera persistere nella sua domanda ha la possibilità di rivolgersi al Giudice di pace per litigi sino a fr. 2′000.– e al Pretore per importi superiori. Il Giudice sarà quello del distretto interpellato per la conciliazione risultata infruttuosa.
La procedura davanti agli Uffici di conciliazione è gratuita.
Nel cantone Grigioni non esistono degli uffici simili che si occupano di queste controversie. È necessario dunque agire direttamente presso l’autorità giudiziaria vera e propria, e ciò anche per controversie inferiori ai fr. 8′000.–.
Cosa può fare l′ACSI
L’ACSI ti aiuta perché manda, a chi lo richiede, un formulario che facilita la compilazione della richiesta (istanza). Altre informazioni sono ottenibili sulla pagina web dell’Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti fra consumatori finali e fornitori (c/o Segreteria Divisione della Giustizia , Palazzo Governativo, 6501 Bellinzona; tel. +41 91 814 32 30, fax. +41 91 814 44 79) ottenibile al seguente indirizzo web sopra indicato.
Consigli utili:
- inoltrare il reclamo subito per il mezzo di una lettera raccomandata, cioé non appena si constatano difetti nella merce o nel servizio acquistato ed indicarvi chiaramente le proprie pretese (cfr. anche, a questo proposito, scheda sui difetti e sulla garanzia per i difetti della merce acquistata);
- conservare con cura ogni e qualsiasi documento atto a provare le vostre contestazioni: sarà utile produrli in occasione del tentativo di conciliazione e forzare la controparte ad accettare quanto richiesto dal consumatore.