Manuale del consumatore Viaggi e vacanze

Viaggi organizzati

Responsabilità dell’agenzia di viaggio
I viaggi organizzati comprendono tutta una serie di prestazioni (trasporto, alloggio, assistenza, ecc.). Con un contratto di questo genere, l’organizzatore del viaggio deve rispondere per ogni prestazione promessa e ciò indipendentemente dal fatto che a fornirla sia l’organizzatore stesso o qualcun altro (per esempio, l’albergo, chi effettua il trasporto, ecc.).

L’ufficio viaggi è quindi responsabile che il cliente sia trasportato, alloggiato e accudito nel modo promesso. Deve anche rispondere delle offerte di sport e attività ricreative menzionate nel contratto, che devono essere effettivamente disponibili.

L’ACSI consiglia:

  • far mettere per scritto ogni richiesta particolare: per esempio camera singola con bagno, con impianto di climatizzazione, in posizione tranquilla, uso della piscina, presenza di qualcuno che si occupa dei bambini, ecc. Così, in caso di contestazione, l’agenzia di viaggio dovrà rispondere di queste prestazioni.

Reclamare subito
Quando qualcosa non va, bisogna reclamare subito e esigere nel luogo della villeggiatura che si rimedi alle mancanze registrate. Non attendere il rientro a casa. Ci si può rivolgere al rappresentante locale dell’agenzia, alla guida turistica o all’albergo. Se, nonostante le proteste, l’organizzatore del viaggio non rimedia alla situazione, il cliente ha le seguenti possibilità:

    • se si tratta di una mancanza grave può disdire il contratto. In questo caso ha diritto al viaggio di ritorno gratuito

 

  • per piccole mancanze che non giustificano la rottura del contratto, il cliente può chiedere un risarcimento.

Un reclamo ha migliori possibilità di successo se le mancanze contestate possono essere dimostrate in modo inconfutabile. Così il cliente deve farsi mettere per iscritto dall’albergo che la sua stanza non ha la vista sul mare e che i campi di tennis sono impraticabili. Se non è possibile ottenere la conferma scritta, ci si può procurare le prove anche in altro modo, con delle fotografie e con le testimonianze di altri ospiti dell’albergo. Sono invece scarse le probabilità di successo di proteste per il cibo inconsueto. I turisti devono sapere che il cibo tipico del paese ospitante non è motivo di reclamo.

Va tuttavia considerato che i tribunali svizzeri finora non hanno mai riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni per il mancato godimento delle vacanze.

Se l’agenzia di viaggio non accetta le pretese del cliente, ci si può rivolgere all’ombudsman delle agenzie di viaggio svizzere. L’ombudsman consiglia e informa gratis sia per telefono sia per lettera.

La legge sui viaggi organizzati
Il 1° luglio 1994 è entrata in vigore la nuova legge federale sui viaggi “tutto compreso” che prevede in particolare le seguenti disposizioni:

    • Prospetto – Le indicazioni contenute nel prospetto sono vincolanti. Possono essere modificate unicamente da un ulteriore accordo con il cliente oppure se il prospetto stesso lo prevede e, se prima di concludere il contratto, questa possibilità viene chiaramente comunicata al cliente

 

    • Aumenti di prezzo – I prezzi possono essere aumentati solo fino a tre settimane prima della partenza stabilita. Un aumento del prezzo è però possibile solo se previsto dal contratto e solo per aumenti che incidono su trasporto, diritti d’atterraggio, corsi valutari.

 

    • Sostanziali modifiche del contratto – Non esiste l’obbligo di accettare modifiche sostanziali del contratto. Se non si vogliono accettare, il contratto può venir rescisso senza dover pagare un indennizzo. Un aumento del prezzo superiore al 10% è considerato una modifica sostanziale del contratto.

 

  • Garanzia – L’organizzatore del viaggio deve garantire, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso delle somme pagate e il viaggio di ritorno dei partecipanti. Su richiesta, deve poter provare di disporre di sufficienti garanzie. Se non è in grado di farlo, è possibile recedere dal contratto prima della partenza.

Fondo di garanzia
Il settore delle agenzie di viaggio svizzere ha creato uno speciale fondo di garanzia e un logo che contraddistingue le agenzie che vi aderiscono. Le agenzie associate pagano a questo fondo contributi proporzionali al volume dei viaggi venduti. Se un loro cliente subisce un danno perché l’organizzatore o il rivenditore di un viaggio non sono in condizioni di pagare o dichiarano fallimento, il danno viene risarcito dal fondo, ma limitatamente al prezzo del viaggio.

L’ACSI consiglia:

  • verificare se l’agenzia aderisce al fondo di garanzia. Per informazioni urgenti contattare il segretariato svizzero, Etzelstrasse 42, 8038 Zurigo, tel 044 488 10 70, fax 044 488 10 71.