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Storie da InfoConsumi: la validità dei buoni regalo

Il tema dei buoni regalo e della loro validità ricorre regolarmente nelle richieste d’aiuto dei nostri soci. È senz’altro sempre utile ricordare ai commercianti, anche in forma scritta se necessario, che i buoni sono validi 5 anni per i beni di consumo (es. buono in libreria) rispettivamente 10 anni per i servizi o le attività ricreative (es. buono per un week-end in montagna o per il cinema), a partire dalla data d’emissione o dalla data dello scontrino. Se il buono indica “valevole 1 anno” oppure “valevole fino al…” con una scadenza inferiore al termine legale questa non è giuridicamente legittima.

La limitazione della validità stabilita in modo unilaterale dal venditore non è ammissibile ai sensi dell’art. 129 CO che è di diritto imperativo. Anche un tribunale cantonale ha stabilito, con una sentenza del maggio del 2020, che la validità dei buoni non può essere inferiore a 5 o 10 anni, anche se vi è indicata una durata inferiore sul buono o sulle condizioni generali del commerciante.

Per quanto riguarda invece i buoni consegnati ai clienti che hanno effettuato un reso per difetto o insoddisfazione della merce, il commerciante dovrebbe offrire una scadenza ragionevole. Una scadenza troppo breve che sfavorisca il compratore in maniera notevole e ingiustificata non sarà valida secondo l’art. 8 della LCSI.

Alcuni esempi recenti trattati dal servizio InfoConsumi includono buoni per la marca Louis Vuitton, buoni per il centro di arrampicata Evolution a Taverne, buoni di agenzie viaggio e buoni a compensazione del reso di un paio di scarpe ortopediche.

Consigli ACSI

  • Ricordare ai commercianti la validità dei buoni stabilita dalla legge
  • Rivolgersi ad InfoConsumi in caso di problemi per il riscatto del buono