Secondo l’art. 197 CO, vi è difetto della merce quando il venditore promette una qualità che la merce non ha o quando il difetto pregiudica la funzionalità o l’aspetto esteriore della merce. Il venditore è tenuto a rispondere sempre di tali difetti anche se non gli erano noti (art. 198 CO).
Va detto pure che i contratti di acquisto possono prevedere delle condizioni che restringono o addirittura tolgono la responsabilità del venditore. È però nullo il contratto che toglie o restringe l’obbligo del venditore alla garanzia nel caso in cui egli intenzionalmente abbia nascosto i difetti al compratore (art. 199 CO).
La problematica legata ai difetti della merce coinvolge ovviamente anche il compratore che non deve farsi cogliere impreparato e disattento. Inoltre, secondo l’art. 200 CO, il venditore non risponde dei difetti che erano noti al compratore al momento della vendita. L’art. 201 CO impone (e si sottolinea: impone!) al compratore di esaminare subito lo stato della cosa acquistata e, se vi nota uno o più difetti, di notificarli al venditore. Se il compratore non si assume quest’incombenza, la merce venduta è ritenuta accettata col difetto e il compratore perde ogni diritto. Se la merce presenta un difetto nascosto (che non si nota subito mediante un esame ordinario della cosa), il compratore non può rispettare subito l’obbligo di esame e notifica dei difetti. In questo caso l’art. 201 cpv. 2 e 3 CO prescrive che per le merci aventi difetti nascosti il compratore ha tempo un anno a far tempo dalla consegna della cosa per far valere i suoi diritti (vale sempre la regola che non appena si scopre il difetto “nascosto” il venditore deve essere subito avvertito!).
Il consumatore ha 3 diritti:
- la risoluzione della vendita (art. 205 CO);
- la diminuzione del prezzo (art. 205 CO);
- la sostituzione della merce (art. 206 CO).
L’ACSI consiglia:
- Controllate la merce subito dopo l’acquisto.
- Annunciate immediatamente eventuali difetti.
- Reclamate per scritto con lettera raccomandata.
- Ricordate che il venditore non risponde solo per eventuali difetti della merce, ma anche per le qualità promesse.
- Reclamate per scritto con lettera raccomandata allegando se possibile delle fotografie che ritraggono chiaramente il difetto (non perdete le fotografie!).
- Fate attenzione alle clausole che escludono il diritto di rescindere il contratto o di chiedere riduzioni di prezzo.
I diritti di cui alla garanzia per i difetti della merce acquistata non sono di diritto imperativo. Ciò significa che le parti, al momento del contratto, possono accordarsi limitando o annullando tali diritti. Se il compratore si dichiara d’accordo sulla limitazione o l’annullamento dei suoi diritti, in caso di difetti il venditore non avrà alcun obbligo nei suoi confronti. E’ necessario leggere tutte le clausole del contratto di acquisto e se sono previste tali clausole, forse sarebbe meglio rinunciare e rivolgersi a un venditore che non voglia limitare la sua responsabilità.
Per saperne di più: