Autodifesa del consumatore Contratti

Inconsapevolmente incastrati con siti per adulti

Al nostro servizio di consulenza Infoconsumi sono giunte in questi ultimi tempi molte segnalazioni di utenti di telefonia mobile che ricevono fatture da parte di ditte di incasso (Obligo SA e/o Inkassodata SA) relative a presunti contratti di abbonamento con società diverse (ad esempio Yanadis Limited, Zurigo oppure Cmetrix Technologies Group) per l’offerta di video per adulti. Il problema è che questi consumatori non hanno mai stipulato volontariamente questi contratti e intendono contestare le fatture (il cui costo in alcuni casi è di fr. 89.90 al mese, in altri fr. 159 all’anno).

Ma come è possibile che ciò accada? Secondo l’esperto informatico Paolo Attivissimo è presumibile che aprendo o chiudendo una pagina internet o un SMS o un messaggio WhatsApp oppure navigando in Facebook, ecc., l’utente abbia cliccato su un OK nascosto e non visibile e, senza accorgersene, abbia dato così l’avvio a un contratto di abbonamento mai voluto (vedi BdS 5.18).

In questi casi il consiglio di ACSI è non pagare le fatture e inviare una lettera raccomandata nella quale si contesta il fatto di aver concluso e/o voluto concludere consapevolmente un contratto di questo tipo e si invoca la nullità di ogni e qualsiasi contratto eventualmente concluso per errore. Gli articoli di legge ai quali fare riferimento sono i seguenti: art. 23 e segg. CO, art. 40 a e segg. CO, art. 3 LCSl. e art. 11 sull’Ordinanza dei prezzi.

Dopo la raccomandata non è più necessario fare nulla.

È probabile che le ditte d’incasso continuino comunque a inviare richieste di pagamento, con somme sempre più alte, e magari anche con minacce di esecuzione per spaventare e far pressione sullo sventurato consumatore. Non fatevi intimidire. Ad oggi, l’ACSI non è a conoscenza di un solo caso nel quale Obligo o Inkassodata abbiano fatto spiccare un precetto esecutivo contro il consumatore. Se tuttavia ciò dovesse accadere é necessario fare opposizione. A quel punto, per ottenere quanto richiedono, le ditte d’incasso dovrebbero presentare un’istanza di rigetto dell’opposizione unitamente a un valido riconoscimento di debito. In questa eventualità, in assenza di un contratto firmato, al Giudice dovrebbero presentare documenti tecnici estrapolati dal web, la cui validità è tutta da valutare.

Per approfondire il problema, però, partendo da due casi specifici, Infoconsumi ha interpellato due operatori telefonici: a loro è stato chiesto di spiegare quali passi o manovre avrebbe compiuto il consumatore, o quale assenso avrebbe dato, alla data e all’ora in cui, secondo la ditta d’incasso, egli avrebbe concluso il fantomatico contratto. Siamo in attesa di una risposta che ci aiuti a capire cosa è successo e come ciò sia potuto accadere.

Per un altro caso (già descritto nella BdS 5.18) siamo ancora in attesa della decisione del Giudice di pace, chiamato a valutare l’inesistenza di un contratto di questa natura.

Consiglio ACSI: non esitate a segnalare questo tipo di pratiche a dir poco scorrette, e fatelo anche e soprattutto attraverso il formulario di denuncia che si trova online sul nostro sito.