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Storie da Infoconsumi: settembre 2022

Vediamo un nuovo caso affrontato recentemente da Infoconsumi. Grazie all’intervento dell’ACSI, l’assicurazione RC ha rimborsato la socia infortunatasi in seguito ad una caduta.

Dopo aver bevuto un caffè con un’amica presso un ristorante di Massagno, la nostra socia è inciampata in un sagomato irregolare posato nel posteggio del ristorante: nella caduta si è rotta un gomito ed è rimasta in infortunio poco meno di 4 mesi. Ha dovuto seguire un rigido protocollo di fisioterapia, ha assunto farmaci, eseguito visite mediche, portato tutori e, ovviamente, non ha potuto svolgere le sue solite mansioni di casalinga. Chi paga? Se i costi dell’infortunio sono stati assunti dalla sua cassa malati (ad eccezione del 10% quale partecipazione alle spese), il “danno domestico” (così chiamato dalla giurisprudenza del Tribunale federale), dopo lunghe trattative con Infoconsumi, è stato in parte risarcito dall’assicurazione responsabilità civile (RC) del proprietario del posteggio.

Il danno domestico è quel danno finanziario che patisce chi si occupa regolarmente della cura della casa e che a causa di un infortunio cagionato dalla negligenza altrui, si vede impedito nello svolgimento delle sue normali incombenze domestiche. Se l’infortunato assume una collaboratrice domestica, il danno è facilmente comprovabile perché è costituito dagli stipendi pagati alla collaboratrice domestica. Se invece l’infortunata non fa capo a un aiuto esterno (perché non è in grado di anticipare la spesa), il numero di ore che normalmente dedica alla cura della casa è stabilito dall’Ufficio federale di statistica UST che regolarmente pubblica sul suo sito le tabelle recanti le diverse mansioni con il tempo ritenuto necessario per eseguirle.

La giurista dell’ACSI ha discusso a lungo con l’assicurazione su quale debba essere il numero corretto di ore di lavoro da considerare e a quale tariffa sia corretto retribuirle. Alla fine, pur di non doversi difendere in una causa giudiziaria, l’assicurazione ha accettato di risarcire la nostra socia con una somma più bassa di quella inizialmente richiesta ma comunque più alta di quella che l’assicurazione era disposta a concedere in un primo momento. E ciò nonostante il fatto che l’assicurazione non abbia riconosciuto alcuna responsabilità del proprietario rispetto all’infortunio, ossia il fatto che il sagomato irregolare, che ha causato l’infortunio alla cliente con tutte le conseguenze del caso, costituisse un “difetto di manutenzione” ai sensi dell’art. 58 CO.

L’assicurazione ha rimborsato a M.P. il 10% dei costi non rimborsati dalla cassa malati e un certo numero di ore dedicate al lavoro domestico nel corso dell’infortunio (come da tabella dell’UST) pagate fr. 25/ora. La nostra socia è rimasta soddisfatta e il rimborso è stato eseguito regolarmente. Ancora una volta possiamo dire che a volte “chi la dura la vince”!