Al nostro servizio di consulenza Infoconsumi sono giunte in questi ultimi tempi molte segnalazioni di utenti di telefonia mobile che ricevono fatture da parte di ditte di incasso (Obligo SA e/o Inkassodata SA) relative a presunti contratti di abbonamento con società diverse (ad esempio Yanadis Limited, Zurigo oppure Cmetrix Technologies Group) per l’offerta di video per adulti. Il problema è che questi consumatori non hanno mai stipulato volontariamente questi contratti e intendono contestare le fatture (il cui costo in alcuni casi è di fr. 89.90 al mese, in altri fr. 159 all’anno).
Ma come è possibile che ciò accada? Secondo l’esperto informatico Paolo Attivissimo è presumibile che aprendo o chiudendo una pagina internet o un SMS o un messaggio WhatsApp oppure navigando in Facebook, ecc., l’utente abbia cliccato su un OK nascosto e non visibile e, senza accorgersene, abbia dato così l’avvio a un contratto di abbonamento mai voluto (vedi BdS 5.18).
In questi casi il consiglio di ACSI è non pagare le fatture e inviare una lettera raccomandata nella quale si contesta il fatto di aver concluso e/o voluto concludere consapevolmente un contratto di questo tipo e si invoca la nullità di ogni e qualsiasi contratto eventualmente concluso per errore. Gli articoli di legge ai quali fare riferimento sono i seguenti: art. 23 e segg. CO, art. 40 a e segg. CO, art. 3 LCSl. e art. 11 sull’Ordinanza dei prezzi.
Dopo la raccomandata non è più necessario fare nulla.
È probabile che le ditte d’incasso continuino comunque a inviare richieste di pagamento, con somme sempre più alte, e magari anche con minacce di esecuzione per spaventare e far pressione sullo sventurato consumatore. Non fatevi intimidire. Ad oggi, l’ACSI non è a conoscenza di un solo caso nel quale Obligo o Inkassodata abbiano fatto spiccare un precetto esecutivo contro il consumatore. Se tuttavia ciò dovesse accadere é necessario fare opposizione. A quel punto, per ottenere quanto richiedono, le ditte d’incasso dovrebbero presentare un’istanza di rigetto dell’opposizione unitamente a un valido riconoscimento di debito. In questa eventualità, in assenza di un contratto firmato, al Giudice dovrebbero presentare documenti tecnici estrapolati dal web, la cui validità è tutta da valutare.
Per approfondire il problema, però, partendo da due casi specifici, Infoconsumi ha interpellato due operatori telefonici: a loro è stato chiesto di spiegare quali passi o manovre avrebbe compiuto il consumatore, o quale assenso avrebbe dato, alla data e all’ora in cui, secondo la ditta d’incasso, egli avrebbe concluso il fantomatico contratto. Siamo in attesa di una risposta che ci aiuti a capire cosa è successo e come ciò sia potuto accadere.
Per un altro caso (già descritto nella BdS 5.18) siamo ancora in attesa della decisione del Giudice di pace, chiamato a valutare l’inesistenza di un contratto di questa natura.
Consiglio ACSI: non esitate a segnalare questo tipo di pratiche a dir poco scorrette, e fatelo anche e soprattutto attraverso il formulario di denuncia che si trova online sul nostro sito.