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Coronavirus e annullamenti: ecco i tuoi diritti

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2020.

L’agenzia annulla il viaggio
Se la tua agenzia viaggi annulla il viaggio previsto, dovrà rimborsarti o proporti un viaggio alternativo equivalente. Attualmente le agenzie viaggio stanno proponendo dei buoni anziché dei rimborsi, pratica criticata dalle associazioni di difesa dei consumatori. Delle discussioni sono in corso per giungere ad una soluzione condivisa. A inizio maggio il parlamento ha deciso di sospendere la possibilità di spiccare precetti esecutivi contro le agenzie in attesa di vedere come evolverà la situazione. Le associazioni dei consumatori propongono la creazione di un fondo finanziato dalla Confederazione per risarcire i consumatori che hanno accettato dei buoni nel caso in cui non potessero essere utilizzati entro il termine di validità o se l’agenzia di viaggi fallisse.

Annullamento del volo da parte della compagnia aerea
In questo caso la compagnia dovrebbe rimborsare il prezzo intero del biglietto.  Trattandosi di una circostanza straordinaria, non potrai tuttavia reclamare indennizzi aggiuntivi.

Rinuncia del consumatore a volare per paura del virus
In questo caso, nulla obbliga la compagnia aerea a rimborsarti, a meno che tu non abbia sottoscritto un’assicurazione per l’annullamento, o che non venga previsto dal contratto di questa compagnia o dalla sua politica. Alcune carte di credito prevedono una copertura dal rischio in caso di epidemia per i pagamenti effettuati con la carta (eventualmente da verificare con la compagnia che ha emesso la tua carta di credito).

Rimborso delle spese di pernottamento
Dipende dalle condizioni dell’hotel o dell’appartamento prenotato. Vale la pena contattare la struttura per verificare.

Annullamento di manifestazioni culturali e sportive
Al momento le manifestazioni sono state vietate in Svizzera. In linea di massima, l’organizzatore dell’evento dovrebbe rimborsarti il prezzo del biglietto. Questo a meno che nelle condizioni generali venga esplicitamente escluso un rimborso in questi casi o vengano previste delle altre modalità, come un rinvio a una data ulteriore.

NB: Nel caso di un rinvio, è possibile che la nuova data possa non convenire al consumatore, ad esempio perché ha già preso un appuntamento non rinviabile oppure è impossibilitato per altri motivi (ad esempio per malattia, impossibilità di assentarsi dal posto di lavoro, viaggio, ecc.). In questi casi, se le CG del contratto escludono un rimborso del costo del biglietto, l’ACSI consiglia di insistere nel richiedere il rimborso, allegando nel reclamo il motivo per il quale non si riesce a seguire l’evento nella nuova data, ancora meglio producendo una prova scritta.  Vi è infatti la probabilità che questa clausola di esclusione violi la Legge federale sulla concorrenza sleale, in particolare l’art. 8, e che sia dunque abusiva. Ovviamente non disponiamo al momento di una decisione di un Tribunale che certifichi questa nostra opinione, ma vale comunque la pena di tentare).