Manuale del consumatore Diritti dei pazienti

Pazienti

I diritti dei pazienti
La Legge sanitaria (LS) in vigore nel canton Ticino ha codificato i principali diritti dei pazienti.

Diritto di essere curato (art. 5 LS)
Gli ospedali pubblici sono obbligati a fornire le prestazioni nei casi di urgenza e a ammettere i pazienti che sono loro inviati da un medico autorizzato ad esercitare la medicina nel Cantone Ticino. Questo vale anche per gli ospedali d’oltralpe se non esiste la possibilità di essere curati adeguatamente in Ticino. Non sono invece tenuti ad ammettere i pazienti che si presentano di loro iniziativa se il loro stato non presenta un carattere d’urgenza.
Il medico privato può rifiutare il mandato di curare un paziente, mentre è obbligato a curarlo in caso di urgenza.
Analogamente, anche le cliniche possono rifiutare l’ammissione di un paziente se non si tratta di un caso urgente.
Le prestazioni sanitarie urgenti devono essere date in ogni caso indipendentemente dalle condizioni assicurative, sociali, religiose, di nazionalità o altre del paziente.

Diritto di interrompere un trattamento sanitario (art. 9 LS)
Il paziente ha il diritto di interrompere un trattamento presso un medico privato e/o di lasciare un ospedale in qualsiasi momento e se ne assume la responsabilità. In questo caso il medico curante può far sottoscrivere al paziente un documento che lo libera da ogni responsabilità.

Diritto di ricevere cure adeguate e scientificamente riconosciute (obbligo di diligenza del medico) (art. 5 LS)
Il paziente ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute, necessarie e utili (ossia quelle prestazioni la cui efficacia risulta scientificamente provata) e adeguate al suo stato di salute.

Diritto all’autodeterminazione (art. 7-9 LS)
Il paziente, purché abbia almeno sedici anni e sia in condizione di intendere e volere, ha il diritto di decidere liberamente se vuole farsi curare. Egli può quindi anche opporsi a un trattamento medico urgente e indispensabile. Il medico non può costringere un paziente a farsi curare, anche se il trattamento consigliato é nel suo interesse.

Diritto a un’informazione adeguata (art. 6 LS)
Il paziente ha il diritto di essere informato con precisione sul suo reale stato di salute. L’informazione deve essere facilmente comprensibile, data cioè in termini semplici e veritieri. In particolare il paziente deve essere informato sulla diagnosi (cioè sul tipo di malattia di cui soffre), se possibile sulla prognosi (sulle probabilità di evoluzione nel tempo della malattia), sulle cure da seguire, sui possibili rischi e su eventuali cure e trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti.
Un secondo parere medico può essere un modo pratico e concreto per aumentare l’informazione del paziente.
Il paziente può anche rinunciare al diritto di essere informato compiutamente sul proprio stato di salute.

Diritto di prendere visione della cartella clinica (art. 6 LS)
Il paziente ha il diritto, facendone domanda scritta, di consultare la parte oggettiva della propria cartella clinica. Può inoltre ottenere a sue spese copia di tutti gli esami (radiografie, esami di laboratorio, diagnosi, ecc.).

Diritto di dare o negare il proprio consenso (art. 7-9 LS)
Affinché la libertà di scelta del paziente sia effettiva (autodeterminazione) è necessario il consenso del paziente prima dell’esecuzione di ogni prestazione diagnostica, terapeutica o riabilitativa. Il paziente, salvo in casi particolari (urgenza, malattie contagiose che richiedono l’isolamento), deve poter decidere liberamente se accettare o rifiutare una cura o un intervento e non può esservi obbligato contro la sua volontà.

Diritto alla libera scelta del medico e della struttura sanitaria (art. 9 LS)
Il paziente ha il diritto di scegliere liberamente il medico, l’ospedale o la clinica privata in cui farsi curare. La nuova Legge sull’assicurazione malattia (LAMal) limita questo diritto per quanto riguarda la scelta dell’ospedale. Se nel proprio cantone c’è la possibilità di essere curati in maniera adeguata, sarà difficile farsi curare in un centro ospedaliero fuori cantone, se non si dispone di una copertura assicurativa adeguata.

Diritto alla riservatezza (art. 20 LS)
I medici e i loro collaboratori sono sottomessi al segreto professionale e non possono trasmettere a terzi senza l’accordo del paziente (salvo in caso di reati penali) informazioni sulla sua malattia e sulla sua situazione personale. Questo obbligo vale anche nei confronti dei parenti, a meno che il paziente non sia incapace di intendere e di volere.

Ricerca (art. 10 LS)
Il paziente deve essere informato se, nel corso di una terapia, gli saranno somministrati medicamenti ancora in fase sperimentale e deve essere informato sui rischi collegati. In questo caso dovrà dare il suo consenso esplicito. Il Comitato etico, che autorizza la ricerca, decide se il consenso richiede la forma scritta o quella verbale.
Il paziente può rifiutare di prestarsi a test di ricerca e anche dopo aver accettato, può interrompere in ogni momento la terapia.

Il testamento del paziente – Direttiva anticipata
Il paziente può lasciare disposizioni scritte e firmate relative alle cure, operazioni nonché sulle terapie in fase terminale, sull’autopsia e sul prelievo di organi. Per saperne di più vi rimandiamo al Foglio informativo elaborato dalla Federazione mantello delle Associazioni svizzere dei pazienti e dall’Accademia svizzera per le scienze mediche (ASSM). Qui trovate pure un esempio di direttiva anticipata o  “testamento biologico”.

Per saperne di più:

Indirizzi utili

  • Comitato etico cantonale, presso Ufficio di sanità, v. Orico 5, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 30 57
  • Commissione di vigilanza, presso Ufficio di sanità, v. Orico 5, 6500 Bellinzona
  • Ente ospedaliero cantonale, v.le Officina 3, 6500 Bellinzona, tel. 091 811 13 02
  • Medico cantonale, v. Dogana 16, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 40 02
  • Ordine dei medici del canton Ticino, 6802 Mezzovico-Vira, tel. 091 930 63 00
  • Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, v. Orico 5, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 30 50